L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro nelle aree interessate dall'epidemia di Coronavirus.
Lo prevede l'art. 2087 cc e in modo altrettanto chiaro l'art. 25-septies, dlgs 231/2001 che ha inserito nel novero dei reati presupposto della cosiddetta responsabilità penale delle aziende le fattispecie di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro
fonte Ipsoa