Studio commerciale Picinotti e Puzzella - Il tuo Commercialista ad Arezzo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene, con la circolare n. 8 del 2019, a fornendo indicazioni al proprio personale ispettivo con riguardo ai controlli che sono già stati avviati sui soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza. Nel caso in cui sia accertato lo svolgimento di attività di lavoro, autonomo o subordinato, non preventivamente comunicata all’INPS, non soltanto si configura la commissione di un reato da parte del lavoratore, ma si prevede anche l’applicazione della maxisanzione in capo al datore di lavoro.

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Non deve più essere data comunicazione della proroga della cedolare secca. Il decreto Crescita ha, infatti, soppresso la sanzione per la tardiva o mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca: la sanzione era calcolata nella misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. L’obbligo di comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca risulta, pertanto, implicitamente soppresso, atteso che la sua violazione non è più sanzionata, né comporta la perdita del regime sostitutivo.

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Il decreto Crescita modifica nuovamente il regime di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU sugli immobili strumentali. Il provvedimento prevede un aumento graduale della deducibilità dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali: dall’attuale 50 al 60% per gli anni 2020 e 2021, al 70% per il 2022, fino ad arrivare alla integrale deduzione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. In sostanza, quindi, dal 2023 l’IMU sarà deducibile al 100%.

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A pochi giorni dalla prevista entrata in scena delle Regole tecniche antiriciclaggio, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’organismo di autoregolamentazione che le ha emanate, decide di prorogare la loro applicazione al 1° gennaio 2020. Nella nota inviata agli iscritti, il CNDCEC sottolinea come la decisione sia stata presa in vista del prossimo recepimento da parte del Governo della V direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio. 

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Sono tre i servizi che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico. Con provvedimento del 4 luglio 2019, l’Agenzia ha definito le ulteriori modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio introdotto per effetto del decreto Crescita.

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