Studio commerciale Picinotti e Puzzella - Il tuo Commercialista ad Arezzo

Chi ha accumulato ingenti quantitativi di denaro contante all’interno di una cassetta di sicurezza non lo può né versare in banca, né spendere agevolmente, in virtù della normativa antiriciclaggio. Per “liberare” e rendere possibile l’utilizzo di questa importante massa di denaro bloccata, che non può circolare e che - se immessa nel sistema - potrebbe (in quanto spendibile) fare da “traino” all’economia, si è da ultimo ipotizzato di assoggettare a tassazione le somme di denaro ivi custodite. Va detto però che, se si consente di spendere liberamente flussi di denaro sottratti precedentemente ad imposizione, allora la somma da versare per pagare la libertà di utilizzo del contante accumulato equivale al pagamento di una somma per fruire di un condono fiscale.

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fonte Ipsoa

 

A ridosso dall’entrata in vigore - con decorrenza dal 1° luglio 2019 - dell’obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, un emendamento al decreto Crescita (la cui conversione è attesa al massimo entro la fine di giugno) prevede che, per il primo semestre di vigenza dell'obbligo stesso, non venga sanzionato l’invio dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

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In ritardo e tra molte polemiche l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato “Il nostro ISA”, il software per la compilazione delle pagelle fiscali. Non si tratta di un refuso nell’uso dell’aggettivo possessivo. Solo da metà giugno, infatti, viene realmente messa a disposizione dei contribuenti la possibilità di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale; e solo da qualche ora stanno progressivamente cominciando le apparizioni fiscali degli “ulteriori dati” necessari ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2018.

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Le vittime colpite dalle crisi bancarie avranno circa sette mesi e mezzo, decorrenti da ieri, per non perdere l'opportunità di essere indennizzati dal fondo istituto per i risparmiatori interessati da violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza da parte di quest'ultime. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019 del decreto 10 maggio 2019 avente ad oggetto le «Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir)» è, infatti, partito il countdown fissato dall'art. 10 del decreto per il decorso del termine per la presentazione delle domande di indennizzo (si veda ItaliaOggi di ieri). 

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Un emendamento al decreto Crescita, approvato dalle Commissioni riunite della Camera, modifica il termine di emissione delle fatture, che il decreto fiscale 2019 ha fissato - a partire dal 1° luglio 2019 - nel decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per effetto della novità, il termine slitta, infatti, di due giorni, cioè al dodicesimo giorno successivo a quello dell’operazione. Resta invece invariato il termine di annotazione delle fatture emesse che, in base al decreto fiscale, coincide con il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.

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